Intelligenza artificiale: il disegno di legge del Governo
L'esecutivo ha approvato un testo con i principi generali che costituiranno la base per l'uso e lo sviluppo delle nuove tecnologie. Particolare attenzione a cinque ambiti sensibili: sanità, lavoro, giustizia, pubblica amministrazione e cybersicurezza.
Redazione
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30 Aprile 2024
Tempo di lettura: 8 minuti

Bilanciare rischi e opportunità legati all’uso delle nuove tecnologie, rafforzare il quadro di regole già presenti integrando le norme comunitarie con quelle nazionali e intervenire con maggiore puntualità e dettaglio negli ambiti che saranno maggiormente coinvolti: sanità, lavoro, giustizia, pubblica amministrazione e cybersicurezza.

Sono i principi cardine del disegno di legge sull’intelligenza artificiale (IA) approvato dal Consiglio dei Ministri. Il complesso di norme, 26 articoli, (qui il testo) riguarda cinque livelli: strategia nazionale; autorità nazionali; azioni di promozione; tutela del diritto di autore; sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento Ue in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini sull’IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

Il provvedimento introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, un documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.

Per governare questo nuovo perimetro si demandano all’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e all’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea.

Principi base

Le norme prevedono che sistemi e modelli di IA si basino sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

Lo sviluppo e la concreta applicazione dovranno sempre avvenire nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della chiarezza e non dovrà pregiudicare in alcun modo e sotto nessun profilo la vita democratica del Paese e delle istituzioni.

Sul versante della sicurezza si sottolinea la necessità del rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale. Si garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di discriminazione. Per quanto attiene all’impiego dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione ciò deve avvenire senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di espressione e del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione.

Le nuove tecnologie dovranno essere cardine dello sviluppo economico; in questo contesto lo Stato e le autorità pubbliche ne promuoveranno l’adozione per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità. Si prevede, che lo Stato e le altre pubbliche autorità indirizzino le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche.

Sono escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.

Le norme per i cinque settori a maggiore impatto:

1- Sanità

Qualunque sistema e modello di Intelligenza Artificiale non può agire in modo discriminatorio e condizionare o restringere l’accesso alle cure e alle prestazioni sanitarie. Tutti gli utenti dovranno avere chiari i termini di utilizzo di queste nuove tecnologie che coadiuveranno e non sopravanzeranno le decisioni del personale medico. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle persone con disabilità al fine di incentivarne l’inclusione, il miglioramento delle condizioni di vita e l’accessibilità.

Relativamente alla ricerca e alla sperimentazione scientifica, i sistemi e i modelli di IA che si occuperanno del trattamento dei dati personali, in ragione della delicatezza e dell’importanza delle informazioni assunte, sono di rilevante interesse pubblico e saranno pertanto eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

In questo contesto si provvederà a realizzare una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale nel contesto del progetto fascicolo sanitario elettronico.

2- Lavoro

Il presupposto generale è che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle loro prestazioni e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. L’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio. A tal fine sarà istituito un Osservatorio specifico all’interno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sul versante dell’impatto dell’IA nelle professioni intellettuali, le nuove tecnologie devono costituire un supporto all’attività professionale svolta dagli individui e mai comunque preminente. Per quanto concerne la relazione tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale impiegati dal professionista devono essere comunicati al cliente in modo chiaro, semplice ed esaustivo.

3- Pubblica Amministrazione

In questo settore nevralgico l’IA sarà adottata nell’ottica del buon andamento e dell’incremento in termini di efficienza dell’attività amministrativa. Un prezioso alleato sotto la guida umana.

4- Giustizia

L’Intelligenza Artificiale sarà consentita solo per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.

I tribunali civili avranno competenza esclusiva nelle cause riguardanti il funzionamento di un sistema di IA.

5-Cybersicurezza

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è l’organismo deputato a promuovere e sviluppare qualunque iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, tesa a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

Altri aspetti del disegno di legge

Misure di sostegno ai giovani sull’intelligenza artificiale

Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore.

Fondo investimenti da un miliardo di euro

Si prevedono investimenti per un 1 miliardo di euro, nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti per favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori. Tali investimenti sono effettuati anche mediante l’istituzione di uno o più fondi appositamente dedicati e mediante co-investimenti di altri fondi gestiti da CDP Venture Capital Sgr.

Tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore

Per garantire la tutela degli utenti e il diritto d’autore dovranno essere dichiarati i contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale. Nel “Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”, si favorirà l’identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di IA, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con l’acronimo “IA” o, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Fanno eccezione a tale marchiatura l’opera o un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Le misure attuative sono definite con specifico regolamento dell’Agcom, Autorità garante per le comunicazioni.

Si prevede la salvaguardia specifica del diritto autoriale per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.

Disciplina penale

Inasprimento della pena per i reati commessi con l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad alterare i risultati delle competizioni elettorali.

Punita la diffusione illecita di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, così da indurre in inganno sulla loro genuinità. La pena è da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto.

Si prevede l’introduzione di aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria capacità di aumentare la portata dell’offesa.